GLI ORGANI COSTITUZIONALI E LA DEMOCRAZIA
In considerazione della sempre più dilagante ignoranza in Italia, pare doveroso fare chiarezza su cosa siano gli organi costituzionali e come in essi si rispecchi la democrazia moderna.
Si sente sempre più spesso la gente urlare "questo governo non è stato eletto dal popolo", tanto basta per capire la profonda lacuna giuridica che il popolo può vantare. Peggio ancora tutti quei casi dove il singolo urla "ho diritto", mentre nel più dei casi avrebbe al limite una mera facoltà, ma non voglio e non posso divagare.
Gli organi costituzionali sono elementi necessari dell'ordinamento giuridico supremo, nel senso che la mancanza di uno produrrebbe un arresto immediato delle attività dello stato o al limite una trasformazione dello Stato in modo difforme dalla costituzione; inoltre gli organi costituzionali devono essere elementi indefettibili della forma di governo (regime), quindi non se ne può avere una sostituzione -
In sintesi gli Organi costituzionali sono quegli organi dello Stato che si distinguono dagli altri sia per differenza di funzioni (quelle fondamentali dello Stato) sia per una differenza di posizione (di fatto individuano lo Stato in dato momento storico). Questi organi hanno la caratteristica della sovranità, che fra di loro viene ripartita escludendo una dipendenza gerarchica.
L'attuale regime prevede come organi costituzionali:
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il corpo elettorale artt.1 e 48
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il parlamento (come tale e in ciascuna delle sue camere) art.55
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il presidente della repubblica artt.83 e 84
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il governo (consiglio dei ministri e negli organi che ne fanno parte: presidente del consiglio e ministri) art. 92
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la corte costituzionale artt.134 e 135
Il problema rilevante (che ci interessa affrontare) nasce dalle errate convinzioni della massa sulla legittimità o meno di un organo costituzionale e sulle implicazioni che un'eventuale illegittimità possa avere. Recentemente si è avuto il caso di censura di una legge elettorale da parte della Consulta e alcuni esponenti politici (un partito in particolare) hanno montato un caso di illegittimità del parlamento e degli atti da esso compiuti.
Una legge elettorale è (come nelle intenzioni della Costituente) una norma che sancisce il modo in cui devono essere tenute le elezioni politiche; volutamente fu lasciata libertà di indirizzo alle maggioranze future affinchè non ci si trovasse con norme rigide superate dall'evoluzione politica del Paese. Tuttavia, nonostante nell'art. 48 non vi siano principi fissati, di fatto ne troviamo i presupposti nella costituzione laddove sia richiamata la presenza delle minoranze.
Ciò esplicato veniamo nel concreto a come sia eletto il parlamento ed al riflesso sugli altri organi. Il corpo elettorale viene chiamato alle urne ed in base alla legge elettorale esprime un consenso; da questo consenso deriva l'elezione dei deputati (senza vincolo di mandato) e dei senatori (senza vincolo di mandato). Gli eletti formano i gruppi parlamentari (ognuno nella sua camera di appartenenza) ed eleggono il presidente della camera di appartenenza. Ora, ciò avvenuto, il corpo elettorale ha finito il suo compito (votare è un dovere civico) e di conseguenza, ove non ci siano stati brogli, non può porre alcuna doglianza. In effetti sarà il Presidente della Repubblica, in base alle maggioranze, a conferire un incarico di formazione del governo (cioè nomina un presidente del consiglio incaricato) ed a nominare i ministri su proposta del presidente del consiglio incaricato; poi la squadra di governo dovrà ottenere la fiducia delle camere per cominciare ad operare, ottenuta la quale sarà a tutti gli effetti in carica (per il giuramento prima di assumere le funzioni rimando all'art.93). Tuttavia si pone la questione se (come accaduto: legge elettorale Porcellum) la legge elettorale che si trova alla base del procedimento venga dichiarata in tutto o in parte incostituzionale dalla Consulta. Avremmo di certo un organo eletto in difetto rispetto ai principi costituzionali, ma per meglio comprendere si deve citare l'art. 136:
"Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte e` pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali."
Quindi per quel principio noto come "certezza del diritto", è evidente che finchè non venga dichiarata l'illegittimità della legge elettorale non si possa parlare di elezione illegittima nè si possa traslare tale concetto agli atti compiuti dal Parlamento prima della pronuncia. Inoltre, come gà esposto, il governo non viene eletto dal popolo e di conseguenza ogni governo è legittimo se nominato in base ai dettami costituzionali. Per citare fatti concreti, i governi tecnici degli ultimi anni erano legittimi (seppur molto antipatici) essendo stati nominati come previsto dalla costituzione ed avendo avuto la fiducia dalle camere elette dal popolo. Lo stesso si può affermare per l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento e della nomina dei giudici della Consulta. Senza la certezza del diritto avremmo il paradosso che un parlamento illegittimo nomini i giudici della Corte che dichiari illegittimo il Parlamento stesso e quindi tutti i suoi atti; sarebbe dunque la paralisi totale. Invece, proprio per quanto esposto, si è avuta la censura di costituzionalità sulla parte della norma che prevedeva i premi di maggioranza (citando il problema della sovra-
In sintesi è assai stupido parlare di governo non eletto dal popolo e lo è ancora di più non rendersi conto che il corpo elettorale esprime il suo potere al momento del voto; poi, se tale voto è dato con superficialità ed ignoranza, non ci può lamentare degli effetti.